ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA

ATLETICA GALLIATE

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “A.S.D. ATLETICA  GALLIATE”.

L’Associazione ha sede in Galliate Viale Beato Quagliotti n° 60 presso il Bar “Verdeazzurra”.

Il simbolo dell’Associazione è il “gallo che corre”.

Non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico e sociale, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato.

Art. 2 – Finalità e scopi

L’Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività sportiva di atletica leggera e più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, alla quale si affilia, compresa l’attività didattica.

A tale scopo l’Associazione si prefigge di diffondere ed incrementare tra i giovani la pratica dell’atletica leggera nelle sue specialità facendo anche apprezzare il significato sociale e morale dell’educazione fisica, di curare la preparazione dei soci atleti, di organizzare e partecipare a manifestazioni e gare.

L’Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del C.O.N.I. e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.D.A.L. e le deliberazioni di quest’ultima.

Art. 3 – Durata

L’Associazione avrà durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

 

Art. 4 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e dietro versamento della quota associativa.
  2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo, con la quale si impegnano a rispettare il presente Statuto, le norme previste dallo Statuto della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed i relativi Regolamenti.
  3. L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
  • Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
  • Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
  1. Il Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, delibera in ordine alle domande di ammissione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
  2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  3. La quota associativa è intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi.

    Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

  1. L’associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

    – soci atleti: sono coloro che si impegnano a partecipare all’attività sportiva agonistica e non agonistica dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota per l’iscrizione alle Federazioni Sportive Nazionali, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

    – soci simpatizzanti: sono coloro che partecipano alla vita sportiva e ricreativa dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento della quota di tesseramento, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, a titolo di concorso alle spese di gestione.

  2. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
  3. E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall’art. 6, che ne comportano la perdita.
  4. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla F.I.D.A.L.

    Art. 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
  • dimissione volontaria;
  • decesso;
  • mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;
  • radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei Regolamenti. L’associato radiato non può essere più ammesso.

    Art. 7 – Anno sociale

    L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

    Art. 8 – Organi dell’Associazione

  1. Gli organi sociali sono:
  • L’assemblea;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo.

    Art. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.

    Art.10 – Convocazione e compiti dell’assemblea

  1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta. La convocazione dev’essere inviata ai soci almeno 5 giorni prima della data stabilita.
  2. L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno la metà più uno degli associati. In tale ipotesi l’assemblea dovrà essere indetta almeno 15 giorni prima della data di convocazione.
  3. L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
  4. Rientrano inoltre nelle competenze dell’assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 12:
  • L’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche.
  • L’approvazione del Regolamento interno  e delle sue eventuali modifiche.
  • Deliberazioni sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione.
  • Deliberazioni sullo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art. 25.
  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell’assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell’Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell’assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prenderne visione. E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

    Art. 11 – Diritti di partecipazione

  1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota sociale.
  2. Il socio ha diritto a un voto.
  3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio  può essere portatore di una sola delega.

    Art. 12 – Convocazione Assemblea.

  1. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
  2. In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni  dal ricevimento della richiesta.
  3. La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene con qualsiasi mezzo ritenuto utile allo scopo, mediante comunicazione di posta elettronica, SMS o altro a seconda dei recapiti forniti dal socio.  L’avviso di convocazione verrà pubblicato sul sito internet “www.verdeazzurra.it”. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

    Art. 13 – Validità assembleare

  1. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci.
  2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

    Art. 14 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove, eletti dall’assemblea e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  2. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.
  3. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
  4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

    Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

    Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e accettarne le dimissioni;
  2. redigere nel rispetto dello Statuto gli eventuali regolamenti Interni;
  3. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea dei soci;
  4. fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
  5. determinare l’importo delle quote associative annuali;
  6. adottare i provvedimenti di radiazione o disciplinari;
  7. curare l’ordinaria amministrazione e decidere su tutte le questioni che interessano l’Associazione ed i soci e che non siano di competenza dell’Assemblea.

    Art. 16 – Convocazione Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

    Art. 17 – Dimissioni

  1. Qualora, nel corso dell’esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione con una nuova elezione del membro mancante, il quale decadrà alla scadenza  del consiglio nel cui seno è stato eletto.
  2. Nel caso in cui il Consiglio, a seguito della suddetta mancanza, non raggiunga più il numero minimo previsto dall’art. 14, verranno indette nuove elezioni dell’intero consiglio direttivo.
  3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria.
  4. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento, potrà essere dichiarato decaduto e potrà essere sostituito da un altro socio.

    Art. 18 – Il Presidente

  1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
  2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
  3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.
  4. Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
  5. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 gg. dall’elezione di quest’ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

    Art. 19 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

    Art. 20 – Il Segretario

  1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

    Art. 21 – Incompatibilità ed esclusioni

  1. E’ fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stessa federazione sportiva o disciplina associata.
  2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  • Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
  • Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
  • Coloro che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

    Art. 23 – Patrimonio ed entrate

  1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
  2. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

    Art. 24 – Modifiche statuto

  1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Le modifiche approvate entreranno immediatamente in vigore.

    Art. 25 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci.

    Convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

  2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

    Art. 26 – Clausola Compromissoria

  1. Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, da nominarsi secondo modalità di legge.
  2. Essi giudicheranno ex aequo e bono, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
  3. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.